Non sempre è possibile risolvere bonariamente un contrasto familiare. Alla fine di un rapporto affettivo segue una separazione coniugale che, perchè produca effetti, deve essere necessariamente dichiarata dal Tribunale. Laddove i coniugi, con ricorso congiunto si rivolgano al Magistrato chiedendo, sostanzialmente, di ratificare le condizioni da loro stessi concordate preventivamente, la separazione è consensuale ed il Tribunale si limita a prendere atto della volontà dei coniugi, previa verifica della correttezza e legittimità dei relativi contenuti. Per altro verso, invece, se marito e moglie non riescono a trovare accordo, uno  o entrambi essi deposito autonomi ricorsi al Tribunale: in questo caso, il Presidente, sentite le parti, fissa dei provvedimenti provvisori in ordine alla prole, alla casa coniugale, all'assegno etc. ed istruisce, poi, la causa per determinare le definitive condizioni di separazione - che in tale ipotesi si definisce giudiziale -.
pasquale
27/2/2012 03:04:12 am

A volte i figli vengono utilizzati come leve per ottenre condizioni più favorevoli

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