SEPARAZIONI E DIVORZI
E' un ramo del diritto e del diritto di famiglia, in particolare, che per le sue implicazioni sentimentali, emotive e personali, va trattato con estrema delicatezza ed attenzione. E non sempre è sufficiente essere un buon avvocato per essere, anche, un buon matrimonialista. In quest'ambito non esitono corsi di specializzazione post lauream, sicchè la qualifica di avvocato matrimonialista si acquisce sul campo, attraverso un percorso professionale e formativo dedicato a questi temi specifici; solo una pluriennale esperienza e la trattazione di una ampia e variegata casistica conferiscono al professionista quella competenza, ma soprattutto quella sensibilità, necessarie all'espletamento dell'incarico. Ciò garantisce che la prestazione non si riduca ad una sterile applicazione della normativa vigente, e consente che l'intervento costituisca un valido ed insostituibile contributo nella ricerca della soluzione più idoneea alla vicenda in esame. In ogni singola circostanza, l'avvocato matrimonialista dovrà e saprà utilizzare le proprie capacità umane, prima ancora che squisitamente tecniche, per cercare le soluzioni più adeguate al caso sottoposto alla sua attenzione. Dovrà e saprà utilizzare quelle sue doti per spiegare il significato ed il contenuto delle singole ipotesi previste dal Legislatore, le conseguenze di ogni singola scelta e, nel dettaglio, i diritti ed i doveri dei coniugi e dei figli, l'opportunità di una soluzione piuttosto che di un'altra.
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
La legge n. 54/2006 sull’affido condiviso, ha introdotto significative modifiche in materia. Il nuovo art. 155 c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli”, al primo comma afferma il principio secondo cui il figlio ha diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con i due genitori e a rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice per realizzare la finalità indicata dal primo comma adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori .
Diventa regola generale quella dell’affidamento condiviso che il giudice dispone senza necessità di valutare quale dei due genitori sia maggiormente idoneo ad occuparsi del figlio, come accadeva per decidere sull’affidamento esclusivo. Come eccezione alla regola, è tuttavia possibile disporre l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore (v. art. 155 bis c.c.).
In ogni caso, il giudice determina i tempi e le modalità modi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (nella prassi si tiene conto dell’età dei figli, della scuola, delle amicizie, del tempo disponibile dei genitori, della rispettiva residenza, ecc.) e fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura all’istruzione e all’educazione dei figli.
Anche il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse del minore (v. art. 155 quater c.c.) ed a tal fine si valutano le pregresse abitudini di vita del minore; la maggiore permanenza con un genitore; la disponibilità di altro alloggio adatto ad ospitare i figli; la presenza di altri parenti nel palazzo; le condizioni economiche dei coniugi ecc.
Quanto alla potestà genitoriale, l’art. 155 c.c. supera la precedente dicotomia tra titolarità ed esercizio della potestà prevedendo che sia esercitata da entrambi i genitori, i quali devono assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, all’educazione e alla salute, tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Solo in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Per quanto attiene alle decisione su questioni di ordinaria amministrazione è possibile che il giudice stabilisca che i genitori esercitino la potestà separatamente.
In relazione al mantenimento dei figli, l’art. 155 c.c. prevede che i genitori devono provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito. Ed il giudice, solo se necessario per realizzare il principio di proporzionalità, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico che deve assicurare la soddisfazione delle attuali esigenze del minore, tenendo conto del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Gli altri elementi da considerare nella determinazione dell’assegno (tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno) riguardano il diverso aspetto della distribuzione tra i genitori dell’onere di spesa su ciascuno gravante per il mantenimento dei loro figli.
Infine, secondo il dettato dell’art. 156 sexies c.c., il minore deve essere sentito e pertanto il giudice, dopo avere eventualmente assunto mezzi di prova, dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
La regola dell’affidamento condiviso, e tutta la disciplina della L. n. 54/2006, hanno un unico filo conduttore costituito dall’interesse
del minore e sono finalizzate a realizzare il suo diritto alla bigenitorialità che, quanto ai genitori, comporta la condivisione delle responsabilità nei compiti di cura e nelle funzioni educative anche dopo la separazione.
E’ importante sottolineare che L’affidamento condiviso non significa 50% del tempo del figlio con ciascun genitore (…) ma conservazione di effettiva responsabilità genitoriale per entrambi i genitori; e che viene disposto sempre che corrisponda all’interesse del minore, per cui necessita di una verifica da parte del giudice anche quando vi sia l’accordo dei genitori in tal senso, disponendo l’art. 155 c.c. che prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
IL DIVORZIO
L'ASSEGNO ALIMENTARE, DI MANTENIMENTO e DIVORZILE
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Studio Legale Avv. Ferdinando Ciccozzi
Largo Madonna dei Sette Dolori, 14 - 65125 Pescara (Pe)
Tel. - Fax r.a. 085/4170417 - email: [email protected]
Cod. Fiscale CCCFDN60M18A345K - p.iva 01262950684
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